TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 26.
(Trattamento delle notizie personali).

Art. 26.
(Trattamento delle notizie personali).

      1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

      1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

      2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.       2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
      3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.       3. Identico.
      4. Il DIS, il SIE e il SIN non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.       4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.